Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Attestare le prestazioni energetiche di un immobile

Attestare le prestazioni energetiche di un immobile

L'attestato di prestazione energetica degli edifici fa conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche e alcuni parametri caratteristici del “sistema edificio-impianto” che sta per acquistare o per affittare. 

Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A4, A3, A2, A1, B) e grazie alle informazioni riportate sull’attestato di prestazione energetica (APE), il cittadino è in grado di compiere una scelta più consapevole valutando l’efficienza energetica dell’immobile e può avere una percezione dei possibili costi di gestione del riscaldamento-raffrescamento dell'edificio.

Nell'attestato sono indicate le prestazioni energetiche dell'edificio, la classe energetica dello stesso, oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche. È previsto dalla Direttiva comunitaria 16/12/2002, n. 2002/91/CE ed è redatto secondo il modello della Deliberazione della Giunta regionale 17/07/2015, n. 3868 e del Decreto dirigenziale 30/07/2015, n. 6480.

L’APE ha un’idoneità massima di dieci anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. Risulta idoneo se:

Approfondimenti

Contenuti e caratteristiche dell'attestato

Il nuovo modello di attestato è quello approvato con Decreto dirigenziale 30/07/2015, n. 6480.

In esso sono indicate le prestazioni energetiche dell’edificio: la principale informazione è l'indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl), l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell’edificio. 

Grazie al confronto con una semplice scala composta da dieci caselle colorate dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), tutti i cittadini, anche i non esperti, possono immediatamente comprendere se un edificio consuma molta o poca energia.

È possibile verificare se un immobile possiede la certificazione attraverso il servizio di visura APE. La ricerca può essere effettuata inserendo il codice identificativo dell'attestato o gli estremi catastali dell'unità immobiliare.

Quando l'attestato acquista efficacia?

A partire dal 01° settembre 2011 sull'APE non è più richiesto il timbro per accettazione del Comune. L’attestato acquista infatti efficacia quando la documentazione è inserita nel sistema informativo regionale (Legge regionale 11/12/2006, n. 24, art. 25, com. 4-bis). 

Infrastrutture Lombarde Spa svolge le funzioni di organismo regionale di accreditamento in materia di certificazione energetica degli edifici. La società svolge le attività di:

  • accreditamento dei soggetti certificatori
  • predisposizione e gestione del catasto energetico edifici regionale
  • predisposizione, aggiornamento e gestione di un software di calcolo per la certificazione energetica degli edifici
  • controllo sugli APE, sulla conformità dei contributi versati all'organismo regionale di accreditamento e sull'operato dei soggetti certificatori
  • elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione e del relativo esame, di cui al Punto 16.3, lettera b) e relativi controlli
  • aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e della modulistica da utilizzare nell'ambito delle procedure di certificazione
  • aggiornamento della procedura operativa per il rilascio dell’APE e della targa energetica
  • monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sugli utenti finali, in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti
  • monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione
  • consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti locali e ai soggetti certificatori iscritti all'elenco regionale ai fini di una più efficace ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico in edilizia
  • adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell'accreditamento
  • esecuzione degli accertamenti della conformità dell'APE.
In quali casi è obbligatoria la certificazione energetica dell'edificio?

La certificazione energetica è obbligatoria per tutte le categorie degli edifici (Deliberazione della Giunta regionale 17/07/2015, n. 3868) indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993, n. 412, art. 3. La certificazione energetica deve essere redatta secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:

  • dal 26 ottobre 2009 al 31 dicembre 2015: 
    • chiusura lavori per denuncia di inizio attività o permessi di costruire presentati tra il 1° settembre 2007 e il 31 dicembre 2015 (Deliberazione della Giunta regionale 22/12/2008, n. 8/8745) nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia >25%, ampliamento volumetrico >20% recupero di sottotetti a fini abitativi > 20%.
  • dal 1° gennaio 2016:
    • chiusura lavori per segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire presentati dal 01° gennaio 2016 (Decreto dirigenziale 30/07/2015, n. 6480)
    • nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ampliamento volumetrico >15% o >500 m³, recupero a fini abitativi di sottotetto esistente >15% o >500 m³, ristrutturazione importante di I livello, ristrutturazione importante di II livello.
  • dal 19 agosto 2015:
    • edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, la cui superficie utile superi i 250 m².
  • dal 1° gennaio 2008:
    • contratti servizio energia e servizio energia "Plus", nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati.
  • dal 15 gennaio 2009:
    • contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico.
  • dal 1° luglio 2009:
    • trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari.
  • dal 1° luglio 2010
    • contratti di locazione soggetti a registrazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
  • dal 1° gennaio 2012
    • pubblicazione di annunci commerciali finalizzati alla vendita o locazione di edifici.
In quali casi non è prevista la certificazione energetica dell'edificio?

Sono escluse dall'applicazione dei provvedimenti regionali: 

  • i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito
  • gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito
  • i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali
  • gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
    • agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici.
  • i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all'Allegato A (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio una piscina all'aperto o una serra non realizzata con strutture edilizie)
  • la locazione di porzioni di unità immobiliari.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:39.43